[1]Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia. (Roma, 15 dicembre 1961).

[2]ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ESENZIONE DOGANALE SULL'IMPORTAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALLE SCUOLE ITALIANE IN SVIZZERA E SVIZZERE IN ITALIA

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero animati dal desiderio di facilitare l'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'esenzione doganale sull'importazione di detto materiale. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

[4]Il Presidente della Repubblica italiana:

[5]l'Ambasciatore Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

[6]Il Consiglio Federale Svizzero:

[7]il Signor Philippe ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera in Italia;

[8]i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[9]Art. 1.

[10]Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari italiani in Svizzera e svizzeri in Italia e dei giardini d'infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d'importazione.

Testo vigente dal 6 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139~art1 · fonte del testo

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