[1]nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale

[2]Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva di promozione della diversificazione, delle pratiche ecocompatibili, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:

  • a)misure volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, il potenziamento delle capacita', il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere le attivita' di promozione commerciale;
  • b)misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazionein vigore di entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e degli accordi multilaterali in materia ambientale;
  • c)misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
  • d)misure relative alla tutela e alla promozione delle attivita' tradizionali basate sulle specifiche identita' delle popolazioni e delle comunita' rurali, quali gli scambi di esperienze e partenariati, lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art22 · fonte del testo

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