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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale
Legge 19 febbraio 1957, n. 137
- Aggiornato al
- 1 aprile 1957
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza…
- Art. 2I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono sottoposti alle…
- Art. 3Al principio previsto dall'art. 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le…
- Art. 4Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo…
- Art. 5I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla…
- Art. 6I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla…
- Art. 7In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite domiciliato e civilmente…
- Art. 8Paragrafo 1. Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il…
- Art. 9Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle…
- Art. 10Nell'applicazione degli articoli 5 a 7 non saranno presi in considerazione i periodi di…
- Art. 11Per beneficiare delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie o facoltative in…
- Art. 12Nei casi previsti dall'art. 11 le prestazioni di malattia o di tubercolosi sono concesse…
- Art. 13Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di madre che sia cittadino…
- Art. 14Paragrafo 1. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le…
- Art. 15Paragrafo 1. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della…
- Art. 16Paragrafo 1. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la…
- Art. 17Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le…
- Art. 18Paragrafo 1. Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente…
- Art. 19Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le…
- Art. 20Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate…
- Art. 21Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di…
- Art. 22Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito…
- Art. 23Le comunicazioni che gli interessati indirizzano, agli enti, alle autorita' e alle…
- Art. 24I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella…
- Art. 25Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte…
- Art. 26Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorita' amministrative…
- Art. 27La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 28Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi…
- Art. 29Paragrafo 1. La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara'…
