Entrata in vigore (a) La presente Convenzione sara' posta alla firma di tutti i membri della Banca e della Svizzera e sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari conformemente alle loro prassi costituzionali. (b) La presente Convenzione entrera' in vigore il giorno in cui non meno di cinque strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati per conto degli Stati firmatari appartenenti alla categoria 1, e non meno di quindici di detti strumenti saranno stati depositati per conto dei Stati firmatari rientranti nella categoria 2; sempre che il totale delle quote sottoscritte da parte di questi Stati ammonti a non meno di un terzo del capitale autorizzato dell'Agenzia come prescritto dall'articolo 5. (c) Per ogni Stato che provveda a depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data di tale deposito. (d) Qualora la presente Convenzione non sia entrata in vigore entro due anni dalla data in cui e' stata posta alla firma, il Presidente della Banca convochera' una conferenza dei paesi interessati per determinare quale linea di condotta seguire.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art61 · fonte del testo

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