Conciliazione (a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potra' sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente articolo (b) L'intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovra' specificare l'oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonche', se disponibile, il nome del conciliatore concordato dalle parti stesse. In assenza di un'intesa sul conciliatore, le parti potranno congiuntamente richiedere al Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle controversie in materia di Investimenti (qui di seguito definito ICSDI), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina di un conciliatore. La procedura conciliativa decadra' qualora il conciliatore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione. (c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilira' le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirera' alle norme conciliative adottate nell'ambito della Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati. (d) Le parti coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in particolare tutte le informazioni e la documentazione che potranno essergli utili nell'adempimento delle sue funzioni, e presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni. (e) Salvo diversa intesa tra le parti, il conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporra' alle stesse un rapporto in cui esporra' i risultati dei suoi sforzi, le questioni controversie esistenti tra le parti, nonche' le sue proposte per una loro composizione. (f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimera' per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso. (g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sara' autorizzata a ricorrere ad arbitrato salvo caso in cui: (i) il conciliatore non ometta di presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo (e) di cui sopra; ovvero (ii) le parti non accettino l'insieme della proposte contenute nel rapporto entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione; ovvero (iii) le parti, previo scambio di pareri sul rapporto, non concordino sulla composizione dell'insieme delle questione controverse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero (iv) una della non parti ometta di esprimere il proprio parere in merito al rapporto come prescritto al paragrafo (f) di cui sopra. (h) salvo diversa intesa tra le parti, gli oneri relativi al conciliatore saranno stabiliti in base alle tariffe applicabili alle conciliazioni dell'ICSID. Tali spese e gli altri oneri relativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti. Ciascuna parte sosterra' le proprie spese.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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