materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

  • a)lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali;
  • b)la cooperazione diretta e gli scambi, tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nel due Paesi;
  • c)la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;131~accordo-art2 · fonte del testo

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