[1]Articolo III

[2]1. Ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'A.I.E.A. in conformita' con lo statuto della A.I.E.A. e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti col presente trattato in vista di impedire la diversione della energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno seguite riguardo al materiale fonte ed al materiale fissile speciale, venga esso prodotto, trattato o impiegato in un impianto nucleare principale oppure al di fuori di qualsiasi tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutto il materiale fonte o materiale fissile speciale in tutte le attivita' nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, sotto la giurisdizione di esso, o svolte sotto il suo controllo dovunque. 2. Ciascuno Stato Parte del trattato si impegna a non fornire: a) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure b) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcun Stato non militarmente nucleare a fini pacifici, a meno che il materiale fonte o materiale fissile speciale sia sottoposto ai controlli disposti dal presente articolo. 3. I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti in modo che risultino conformi all'articolo 4 del presente trattato, ed evitino di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformita' col principio sui controlli enunciato nel preambolo del trattato. 4. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato concluderanno accordi coll'A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformita' con lo statuto dell'A.I.E.A. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratifica o adesione dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non piu' tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non piu' tardi di diciotto mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~artiii · fonte del testo

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