[1]1. I testimoni godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

  • a)immunita' da arresto o detenzione personale;
  • b)fatto salvo il successivo comma (d), immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
  • c)immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
  • d)inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi alla loro testimonianza;
  • e)ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l'avvocato in relazione alla loro deposizione, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
  • f)esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
  • g)delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

[2]2. I testimoni che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art19 · fonte del testo

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