(1) [Tassa di registrazione internazionale] La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica e' subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione. (2) [Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale] Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale. (3) [Riduzione delle tasse] L'Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine e' un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato. (4) [Tassa individuale]

  • a)Qualsiasi parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale e' estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell'esame del merito della registrazione internazionale. L'importo di tale tassa individuale e' indicato nella dichiarazione e puo' essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non puo' essere superiore all'equivalente dell'importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio.
  • b)A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art7 · fonte del testo

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