Art. 13 (Accordo di cooperazione)
[1]Emendamenti
[2]1. Il presente Accordo potra' essere emendato con il mutuo consenso delle Parti. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 2 marzo 2015
