[1]Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo. (Stoccolma, 7 dicembre 1965).

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Svezia, firmata a Stoccolma il 20 dicembre 1956 intesa ad evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo a tale convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Benedetto Capomazza di Campolattaro

[4]Sua Maesta' il Re di Svezia: il Ministro degli affari esteri, S. E. Torsten Nilsson i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Il paragrafo 1° comma primo dell'art. 2 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "La presente Convenzione determina i criteri applicabili alle seguenti imposte:

  • A)Per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sui redditi dei fabbricati, 2. l'imposta sui redditi dei terreni, 3. l'imposta sui redditi agrari, 4. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 5. l'imposta complementare progressiva sul reddito, 6. l'imposta sulle societa', 7. l'imposta sulle obbligazioni, 8. la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa', 9. le imposte sul reddito, in favore delle Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio.
  • B)Per quanto concerne la Svezia: 1. l'imposta statale sui redditi (den statliga inkomstskatten), 2. l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongsskatten), 3. l'imposta sui redditi non distribuiti (ersaettningsskatten), 4. l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten), 5. l'imposta sull'equipaggio delle navi (sjoemansskatten), 6. l'imposta statale sul patrimonio (den statliga foermoegenhetsskatten), 7. l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten), 8. le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifterna foer saerskilda foermaner och raettigheter)".

Testo vigente dal 15 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1299~art1 · fonte del testo

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