Art. 14 (Trattato)
SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO 1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO 1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art14 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.