1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo avranno luogo al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione organizzate in virtu' dell'articolo 14 di detta Convenzione. Le Parti potranno inoltre tenere riunioni straordinarie conformemente a detto articolo 14. 2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno per oggetto in particolare:

  • a)di curare l'applicazione del presente Protocollo;
  • b)di esaminare l'efficacia delle misure adottate, tenuto conto soprattutto della zona di applicazione di detto Protocollo, nonche' l'opportunita' di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati, o di prevedere, se necessario, una modifica di detta zona, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione;
  • c)di adottare, rivedere e emendare, se del caso, gli allegati del presente Protocollo;
  • d)di curare la creazione e lo sviluppo della rete di aree protette di cui all'articolo 12 e di adottare delle linee direttrici al fine di facilitare la costituzione e lo sviluppo di tale rete e di intensificare la cooperazione fra le Parti;
  • e)di esaminare le raccomandazioni formulate dalle riunioni dei responsabili delle aree protette, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
  • f)di esaminare i rapporti inviati dalle Parti all'Organizzazione in applicazione dell'articolo 20 della Convenzione, nonche' ogni altra informazione che le Parti dovessero inviare all'Organizzazione o alla riunione delle Parti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art17 · fonte del testo

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