TERZI Quando le autorita' giudiziarie di uno Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e cio' e' in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art16 · fonte del testo

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