Art. 14 (Trattato)
PENALI I certificati dei precedenti penali necessari nello Stato richiedente a fini di un procedimento penale sono trasmessi allo Stato richiedente secondo le stesse condizioni in cui essi sarebbero forniti per i fini di un procedimento simile nello Stato richiesto.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
