Cooperazione tecnica e scientifica 1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversita' biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti. 2. Ciascuna Parte contraente promuovera' una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovra' essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacita' nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni. 3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinera' come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica. 4. Le Parti contraenti, in conformita' con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti. 5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art18 · fonte del testo

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