Con effetto dal 1 gennaio 1987:

  • a)l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;
  • b)per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli ne' a rimborsi.

Testo vigente dal 26 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-18;121~art2 · fonte del testo

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