1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sara' personale dell'OMS, con un incarico di durata limitata, e sara' soggetto alle norme e ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e godra' dello stato e dei diritti del personale dell'OMS, e, in quanto funzionario dell'OMS, godra' a tutti gli effetti delle immunita' e dei privilegi concessi in seguito al libero esercizio delle proprie funzioni. Le assunzioni e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in base alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure dell'OMS. 2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sara' assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe, saranno determinate secondo quanto disposto dalle norme dell'OMS e sulla base delle garanzie dei fondi disponibili. 3. Personale aggiuntivo potra' essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, da parte di organizzazioni internazionali o di qualsiasi altra organizzazione in base ad un accordo concluso con l'OMS. Tale personale aggiuntivo potra' appartenere sia a categorie professionali che a categorie appartenenti a servizi generali. 4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia. 5. Scambi di personale (sia esso professionale o di servizi generali) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Sanita' e per la Regone Veneto.

Testo vigente dal 5 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;12~accordo-art5 · fonte del testo

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