Art. 2 (Convenzione)
monete, nei valori che lo Stato della Citta' del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
