Per favorire l'applicazione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta da sottoporre ai rispettivi Governi e destinata ad adeguare l'Accordo agli ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, sara' costituita una Commissione Mista italo-francese. Detta Commissione si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Parigi. Essa comprendera' 5 rappresentanti di ciascuno dei due Paesi designati dai rispettivi Governi, e sara' presieduta, da uno dei rappresentanti del Paese in cui si riunira'. Ove occorra, la Commissione potra' aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art10 · fonte del testo

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