Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari e' attivato in base ad apposita concessione. Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali gia' esistenti. La concessione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocita', salvo diverse intese fra le Autorita' medesime. La durata della concessione e' fissata di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La concessione e' accordata all'impresa per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa alla Autorita' competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede. La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno, l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art3 · fonte del testo

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