[1]Restrizioni in caso di difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna

[2]1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali:

  • a)non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
  • b)non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
  • c)sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
  • d)evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
  • e)hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione. 2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
  • a)natura e portata delle difficolta';
  • b)ambiente economico e commerciale esterno; o
  • c)interventi correttivi alternativi a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art411 · fonte del testo

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