[1]Rinuncia agli atti

[2]Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti del procedimento tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorita' del tribunale cessa. Il ricorrente non puo' in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art349 · fonte del testo

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