[1]Trattamento degli investimenti

[2]1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti). 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce:

  • a)un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
  • b)una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
  • c)un comportamento manifestamente arbitrario;
  • d)una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
  • e)un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o
  • f)una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti conformemente al paragrafo 3. 3. Un trattamento non elencato al paragrafo 2 puo' costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le parti abbiano cosi' concordato secondo le procedure di cui all'articolo 4.3 (Modifiche). 4. Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) puo' tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore dell'altra parte per indurlo a effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento. 5. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati. 6. Qualora una parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra parte o con investimenti disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale parte non puo' violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti:
  • a)l'accordo scritto e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo1; ______ 1 Si precisa che un accordo scritto che e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non comprende il rinnovo o la proroga di un accordo conformemente alle disposizioni dell'accordo originario e a condizioni identiche o sostanzialmente identiche all'accordo originario che e' stato concluso ed e' entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
  • b)l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento;
  • c)l'accordo scritto1 crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti in relazione a detto investimento; e ______ 1 Per "accordo scritto" si intende un accordo scritto concluso da una parte con un investitore dell'altra parte o con un suo investimento, negoziato ed eseguito da entrambe le parti, per mezzo di uno o piu' strumenti.
  • d)l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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