1. Le unita', formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtu' di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unita', formazioni o soggetti puo' prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni. 2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 puo' essere impiegata solo previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unita', formazioni o soggetti.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114~accordo-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari