Le due Parti contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricercatori e di artisti. La presentazione dei candidati sara' fatta dalle stesse Universita' o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti favorira', inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art4 · fonte del testo

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