[1]Trattati che prevedono dei diritti per gli Stati terzi

[2]1. Un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione di un trattato quando le parti di tale trattato intendano, con tale disposizione, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia ad un gruppo di Stati al quale esso appartenga, che a tutti gli Stati, e quando lo Stato terzo acconsente. Si presume che vi sia consenso fintanto che non esista una contraria indicazione, a meno che il trattato non preveda altrimenti. 2. Uno Stato che eserciti un diritto in base al paragrafo 1, e' tenuto a rispettare, per quanto riguarda l'esercizio del diritto stesso, le condizioni che sono previste dal trattato o che sono accertate in base alle disposizioni di questo.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art36 · fonte del testo

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