[1]Disposizioni Generali

[2]1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni giovanili, culturali e comunita' nei rispettivi Paesi a fornire adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente entrati nell'altro Paese con un visto Vacanze Lavoro. 2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo. 3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo. 4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo. 5. Il presente Accordo vacanze lavoro sara' applicato in conformita' alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche alla legislazione comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 11 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-22;111~accordo-art3 · fonte del testo

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