Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello I allegato al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che e' parte integrante del presente Accordo. La nave da pesca italiana puo' ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' del presente Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valida a partire dal giorno in cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~accordo-art4 · fonte del testo

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