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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950
Legge 29 ottobre 1954, n. 1104
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952
- Aggiornato al
- 3 dicembre 1954
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 48
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali Il Presidente della…
- Art. 2Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono: 1) in…
- Art. 3Gli articoli 7 e 38, nonche' gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni…
- Art. 4Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio…
- Art. 5Paragrafo 1. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni…
- Art. 6Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati…
- Art. 7Paragrafo 1. Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le prestazioni…
- Art. 8Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati, l'esistenza di proventi, di…
- Art. 9Paragrafo 1. I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel…
- Art. 10Paragrafo 1. Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto…
- Art. 11Paragrafo 1. Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti dell'Ente…
- Art. 12Paragrafo 1. I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato…
- Art. 13Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 si applicano anche per le prestazioni previste…
- Art. 14I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle…
- Art. 15Paragrafo 1. Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in…
- Art. 16Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta…
- Art. 17L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre egli si reca ad assumere…
- Art. 18Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o…
- Art. 19In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione contro gli infortuni sul…
- Art. 20Paragrafo 1. Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o…
- Art. 21Paragrafo 1. Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede, per una determinata…
- Art. 22Paragrafo 1. Nel caso di cumulo, ai sensi degli articoli 20 e 21, dei periodi di…
- Art. 23Paragrafo 1. Nel caso di cumulo di periodi di assicurazione compiuti presso gli Enti…
- Art. 24L'assicurato che non possa far valere piu' di 13 settimane di assicurazione in Austria o…
- Art. 25Paragrafo 1. Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente Convenzione…
- Art. 26Paragrafo 1. In caso di applicazione degli articoli 20 e 21, gli Enti assicuratori dei…
- Art. 27Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione del premio di…
- Art. 28Gli Enti, le Autorita' e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due…
- Art. 29Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di…
- Art. 30Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le Autorita' e i Tribunali…
- Art. 31Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale…
- Art. 32Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto indirizzano agli Enti…
- Art. 33Le istanze presentate presso gli Enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche…
- Art. 34I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine determinato, ad un ufficio di…
- Art. 35Paragrafo 1. Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla legislazione di uno…
- Art. 36Paragrafo 1. Tutte le difficolta' nascenti dall'applicazione della presente Convenzione…
- Art. 37Paragrafo 1. Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve…
- Art. 38Paragrafo 1. I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla presente…
- Art. 39Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra…
- Art. 40Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, con effetto dalla…
- Art. 41Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le…
- Art. 42Paragrafo 1. Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di provvedere alla…
- Art. 43Paragrafo 1. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per…
- Art. 44Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme Autorita' amministrative…
- Art. 45Paragrafo 1. La presente Convenzione viene conclusa per la durata di tre anni. Essa si…
- Art. 46Paragrafo 1. La presente Convenzione sara' ratificata: gli strumenti di ratifica saranno…
