[1]Beneficiari e modalita' operative

[2](1) a) La Banca puo' fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonche' ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.

  • b)In circostanze particolari, la Banca puo' fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed e' nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario. (2) La Banca puo' realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
  • i)concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
  • ii)investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;
  • iii)garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico;
  • iv)impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
  • v)fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o
  • vi)attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art11 · fonte del testo

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