[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]E

[4]IL GOVERNO DEL GIAPPONE

[5]CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA DI DIFESA

[6]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (d'ora in avanti denominati «le Parti»), Tenuto conto delle esistenti relazioni di cooperazione tra le Parti nell'area della sicurezza; Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016; Tenuto conto del Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014; Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa cui le Parti parteciperanno, possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e Consapevoli della necessita' di regolamentare i termini e le condizioni con cui verra' disciplinato il trasferimento degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa; Hanno concordato quanto segue:

[7]Art. 1.

[8]1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e delle previsioni del presente Accordo, mettera' a disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa che verranno definiti in conformita' alle previsioni del seguente comma 2. 2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi tra cui la redditivita' commerciale o la sicurezza dei rispettivi Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.

Testo vigente dal 12 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;11~accordo-art1 · fonte del testo

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