Art. 7 (Accordo) — Proprietà intellettuale
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
