Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione. In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:

  • a)l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
  • b)la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;
  • c)lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
  • d)la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
  • e)la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art2 · fonte del testo

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