Art. 16 (Accordo) — Realizzazione delle attivita
Ciascuna Parte agevolera' l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche in conformita' al presente Accordo.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
