[1]Articolo IV Entrata in vigore

[2]1. a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano divenuti Parti di essa almeno 15 Stati, l'insieme delle cui flotte mercantili costituisca non meno del 65 per cento per numero o tonnellaggio (qualunque delle due condizioni sia raggiunta prima) della flotta mondiale di navi di 100 e piu' tonnellate di stazza.

  • b)Nonostante le disposizioni della lettera a) di questo paragrafo, la presente Convenzione non entrera' in vigore prima del 1 gennaio 1976. 2. L'entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'articolo II dopo aver rispettato le condizioni prescritte nella lettera a) del paragrafo 1 e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, avverra' alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. 3. L'entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono dopo la data in cui questa Convenzione entra in vigore, avverra' alla data del deposito di un documento ai sensi dell'articolo II. 4. Dopo la data di entrata in vigore di un emendamento a questa Convenzione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo VI, ogni ratifica, accettazione, approvazione o adesione dovra' riferirsi alla Convenzione cosi' come risulta emendata. 5. Alla data di entrata in vigore di questa Convenzione il Regolamento sostituisce ed abroga le Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1960. 6. La Segreteria generale informera' i governi degli Stati che hanno firmato o hanno aderito a questa Convenzione, sulla data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artiv · fonte del testo

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