[1]PROTOCOLLO N. 4 SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

[2]ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo

  • a)per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
  • b)per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
  • c)per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
  • d)per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
  • e)per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
  • f)per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purche' sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
  • 9)per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;
  • h)per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g) che si applica mutatis mutandis;
  • i)per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
  • j)con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
  • k)con il termine "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art1 · fonte del testo

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