[1]1. Quanto segue e' incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiche' puo' compromettere gli scambi tra la Comunita' e la Slovenia:

  • i)tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
  • ii)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunita' o della Slovenia;
  • iii)qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA. 2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto (iii) del presente articolo, la Slovenia puo' eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e l'entita' degli aiuti siano limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti;

[2]- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di nazionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia. 5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra Parte, informazioni complete relative all'importo, all'entita' e alla finalita' dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato. 6. Se la Comunita' o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e che - le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o - in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna, la Parte lesa puo' prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni lavorativi, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ufficiale. Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto (iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo in base alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonche' da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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