[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi contabili che terminano nel corso di tale anno) nel quale la Convenzione e' firmata. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati Contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare nel quale e' firmata la Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata. 4. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto 1961, cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia ad applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108~art30 · fonte del testo

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