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Costituzionale
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984
Legge 2 marzo 1987, n. 107
- Aggiornato al
- 25 marzo 1987
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: a) lo scambio di lettere tra…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere…
- Art. 3Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
