Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi non puo' implicare, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i cittadini o le societa' di ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono, in uno Stato associato, beneficiare per una determinata attivita' delle disposizioni di cui al primo comma soltanto se lo Stato al quale appartengono accorda per la medesima attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa' dello Stato associato in questione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari