1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico di uno o piu' Stati associati o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione di uno o piu' Stati associati, gli Stati interessati possono prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art16 · fonte del testo

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