[1]La presente convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione dopo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la convenzione cessera' di avere efficacia:

  • a)In Italia: - in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta; - in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
  • b)In Finlandia: - in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta, oppure durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta; - in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta, oppure alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Roma il 4 agosto 1967, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica finlandese T. O. WAHERVUORI

[5]Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art29 · fonte del testo

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