MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica indiana da qui in avanti denominati " Parti"; tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una piu' efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi; nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale. Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti coopereranno nel campo dei materiali per la Difesa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, attraverso: a. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; b. incoraggiamento della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e relative tecnologiche; c. acquisizione reciproca dei materiali per la Difesa direttamente dalle Ditte produttrici ed industrie delle Parti; d. sostegno della cooperazione industriale tra le Societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi nel settore dei materiali per la Difesa; e. fornitura di servizi di assicurazione di qualita' incluse specifiche, standard e relativa documentazione da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;103~memorandum-art1 · fonte del testo

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