L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA. In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine e' stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facolta' delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art60 · fonte del testo

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