Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art13 · fonte del testo

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