• 1)Comunicazione sotto forma cartacea) Quando una comunicazione e' inviata all'ufficio di una Parte contraente sotto forma di un documento cartaceo ed una firma e' richiesta, la Parte contraente:
  • i)deve con riserva del punto iii) accettare una firma manoscritta, ii) ha facolta' di autorizzare, in luogo di una firma manoscritta, l'utilizzazione di altre forme di firma come la firma stampata o apposta per mezzo di un timbro, o l'utilizzazione di un bollo,
  • iii)puo' esigere, quando la persona fisica che firma la comunicazione e' cittadina di tale Parte contraente ed ha il suo indirizzo sul territorio di quest'ultima, l'uso di un bollo in luogo di una firma manoscritta,
  • iv)puo', qualora sia utilizzato un bollo, esigere che quest'ultimo sia accompagnato dall'indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui si utilizza il bollo.
  • 2)Comunicazione per faxe' a) Quando una Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax, ritiene che la comunicazione e' firmata se sulla stampa prodotta dal fax figura la riproduzione della firma o la riproduzione del bollo, nonche' qualora previsto dal capoverso 1)iv) l'indicazione in lettere della persona fisica di cui si utilizza il bollo.
  • b)La Parte contraente di cui al capoverso a) puo' esigere che il documento la cui riproduzione e' stata trasmessa per fax sia depositato presso l'ufficio nel termine stabilito, con riserva del termine minino stabilito nel regolamento di esecuzione. 3)Comunicazione con mezzi elettronici Quando una Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio con mezzi elettronici, ritiene che la comunicazione e' firmata quando quest'ultima consente di identificare il suo mittente con mezzi elettronici secondo le condizioni stabilite dalla Parte contraente.
  • 4)Divieto di esigere una certificazione Nessuna Parte contraente puo' esigere che una firma o altro mezzo di identificazione personale di cui ai commi sopracitati sia attestato, riconosciuto conforme da un ufficiale pubblico, autenticato, legalizzato o certificato in altro modo salvo le eccezioni previste dalla legislazione della Parte contraente quando la firma e' inerente alla rinuncia ad una registrazione.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102~trattato-art8 · fonte del testo

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