Articolo primo Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa e' espressamente indicata:

  • i)per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;
  • ii)Per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio; iii)per "domanda" s'intende una domanda di registrazione;
  • iv)per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica;
  • v)per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione;
  • vi)per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati;
  • vii)per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata;
  • viii)per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata;
  • ix)per "Parte contraente" s'intende ogni stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato;
  • x)il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione;
  • xi)Per "organizzazione" s'intende l'organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale;
  • xii)per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'organizzazione;
  • xiii)per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102~trattato-art1 · fonte del testo

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