Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: " 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali". La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare cosi' fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purche' i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facolta'.

Testo vigente dal 29 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-25;102~art2 · fonte del testo

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