1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente statuto mediante notificazione scritta diretta al Governo lussemburghese che provvedera' a informarne tutte le Parti contraenti. La denuncia avra' effetto a partire dal 1 settembre successivo alla notificazione, sempreche' questa sia avvenuta almeno 12 mesi prima. 2. La Parte contraente che denuncia il presente statuto rinuncia a qualsiasi quota degli averi della Scuola. Il Consiglio superiore decidera' a maggioranza di due terzi le misure organizzative da adottare in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti. 3. Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti contraenti la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio superiore adottera' tutte le misure che giudichera' opportune, in particolare per quanto concerne la devoluzione degli averi della Scuola.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art30 · fonte del testo

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